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Sez. L, Sentenza n. 20055 del 06/10/2016 (Rv. 641437 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE | Omessi indicazione e deposito dei documenti nel giudizio di primo grado - Decadenza dal diritto alla produzione - Configurabilità - Produzione di nuovi documenti in grado di appello - Ammissibilità - Fondamento - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641437-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE

Nel rito del lavoro, l'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza dal diritto di produrli; un siffatto rigoroso sistema di preclusioni trova, però, un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa, da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, riunite due controversie di opposizione a cartelle esattoriali, oggetto di distinti processi in primo grado, nel primo dei quali l'INPS si era costituito tardivamente, aveva utilizzato le risultanze documentali di quello da ultimo incardinato, in cui l'Istituto previdenziale si era ritualmente costituito, pervenendo, quindi, al rigetto di entrambe le opposizioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)