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Sez. 2, Sentenza n. 1796 del 10/12/1965 Ud. (dep. 30/03/1966) Rv. 101000 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - ATTI PRODUTTIVI DI DANNO RISARCIBILE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - APPLICABILITA. *
Stato
decisa il 1965-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101000-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITA DI CIRCOSTANZE - ATTI PRODUTTIVI DI DANNO RISARCIBILE - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - APPLICABILITA. *

Anche il tentativo di un delitto puo cagionare un danno risarcibile (quale ad esempio quello derivante da una effrazione, o da altra Forma di violenza, commessa nella fase iniziale dell'esecuzione di un delitto contro il patrimonio): in questo caso, l'integrale risarcimento del danno eseguito dal colpevole prima del giudizio giustifica l'applicazione dell'attenuante preveduta dall'art 62, n 6, cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)