Sez. 1, Sentenza n. 2757 del 10/10/1974 (Rv. 371212 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - CONDANNA IN SOLIDO IN PRIMO GRADO DI DUE CONVENUTI PER IL MERITO E PER LE SPESE - ASSOLUZIONE D'UNO DEI DUE IN APPELLO - AUTOMATICA RIDUZIONE, A FAVORE DELL'ALTRO, DELL'AMMONTARE DELLE SPESE LIQUIDATE IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - PLURALITA DI SOCCOMBENTI - SOLIDARIETA - CONDANNA IN SOLIDO IN PRIMO GRADO DI DUE CONVENUTI PER IL MERITO E PER LE SPESE - ASSOLUZIONE D'UNO DEI DUE IN APPELLO - AUTOMATICA RIDUZIONE, A FAVORE DELL'ALTRO, DELL'AMMONTARE DELLE SPESE LIQUIDATE IN PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Nel caso in cui la sentenza di primo grado, abbia accolto la domanda di risarcimento dei danni nei confronti di ambedue i convenuti, condannandoli solidalmente al pagamento delle spese processuali, l'assoluzione di uno di essi, pronunziata in esito del giudizio di appello, se puo giustificare - salvo statuizione di compensazione - la condanna dell'attore al pagamento delle spese giudiziali a favore del convenuto assolto, non comporta di per se sola, nei riguardi dell'altro convenuto riconosciuto come l'unico responsabile del fatto illecito, una riduzione dell'ammontare delle spese liquidate dalla sentenza di primo grado. Infatti, il rigetto, intervenuto in Sede di gravame, della domanda di risarcimento nei confronti di uno dei convenuti, se fa venir meno l'obbligazione risarcitoria di costui e, conseguentemente, il vincolo solidale, non pregiudica, in alcun modo, il diritto dell'attore all'integrale ristoro dei danni e, quindi, al rimborso totale delle spese processuali sostenute per conseguirlo, nei confronti del convenuto, e, pertanto, non incide sull'Obbligo di quest'ultimo all'integrale pagamento delle spese processuali di primo grado a favore dell'attore, con esclusione, peraltro, del diritto di rivalsa nei rapporti interni con l'altro convenuto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)