Sez. 2, Sentenza n. 2922 del 21/05/1979 (Rv. 399253 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DEDUZIONE DEL DIFETTO DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO PER L'ASSENZA DAL GIUDIZIO DI QUALCUNO DEGLI EREDI DI UNA PARTE DEFUNTA - INDICAZIONE SPECIFICA DEGLI EREDI ASSENTI - NECESSITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - DEDUZIONE DEL DIFETTO DI INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO PER L'ASSENZA DAL GIUDIZIO DI QUALCUNO DEGLI EREDI DI UNA PARTE DEFUNTA - INDICAZIONE SPECIFICA DEGLI EREDI ASSENTI - NECESSITA.*
Chi eccepisce il difetto di integrita del contraddittorio deducendo che non tutti gli eredi di una parte defunta siano in giudizio, ha l'Onere di indicare specificamente le persone degli altri eredi che si sarebbero dovute citare quali litisconsorti necessari, e non limitarsi ad assumere genericamente la esistenza di litisconsorti pretermessi. (Conf 918/77, mass n 384526).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)