Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25900 del 21/12/2010 (Rv. 615317 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | CERTALEX - Periodi figurativi - Valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana - Media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto - Fondamento - Retribuzione imponibile a fini contributivi - Nozione - Maggiore ampiezza rispetto alla nozione civilistica - Conseguenza - Emolumenti extramensili - Inclusione - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di calcolo della pensione di anzianità, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 155 del 1981, sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro che rinvengano la loro causa nel rapporto medesimo, trovando applicazione, ai fini contributivi, la nozione di retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, più ampia rispetto a quella civilistica. Ne consegue che gli emolumenti extramensili - quali i ratei di mensilità aggiuntive e le indennità sostitutive delle ferie - concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire a ciascuna settimana indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)