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Sez. 1, Ordinanza n. 20419 del 17/06/2026 (Rv. 679018-01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DEPOSITO | Produzione del compromesso in originale o in copia autentica - Presupposto processuale - Configurabilità - Conseguenze - Produzione nel corso del giudizio di opposizione - Ammissibilità - Condizioni. DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679018-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - DEPOSITO

In tema di riconoscimento dell'efficacia del lodo arbitrale estero, la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall'art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con legge n. 62 del 1968, e dall'art. 839, comma 2, c.p.c., non configura una condizione dell'azione, bensì un presupposto processuale, necessario per la valida introduzione del giudizio, che deve sussistere, quale requisito formale di procedibilità della domanda, al momento dell'instaurazione del procedimento; ciò, tuttavia, non è incompatibile, né esclude, che, una volta intervenuta la produzione documentale da parte di colui che chiede di far valere il lodo in Italia, essa possa essere integrata su disposizione dell'Ufficio ovvero a iniziativa di parte, nel corso del procedimento ex art. 839 c.p.c., onde consentire la verifica della regolarità formale del lodo.

Legge 19/01/1968 num. 62, Cod. Proc. Civ. art. 839, Cod. Proc. Civ. art. 840

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)