Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 19/07/2000 (Rv. 538540 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - AMMINISTRAZIONE - CONGIUNTIVA | Art. 2258 cod. civ. - Applicabilità alle società in nome collettivo - Atti rendenti necessario il consenso di tutti i soci o della maggioranza di essi - Compimento dell'atto da parte del singolo amministratore - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Configurabilità - Condizioni.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - AMMINISTRAZIONE - CONGIUNTIVA
L'art. 2258 cod. civ., con disposizione dettata per le società semplici, ma applicabile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2293 dello stesso codice, alle società in nome collettivo, prevede che, quando per il compimento di un atto è necessario il consenso di tutti i soci ovvero della maggioranza di essi, i singoli amministratori non possono agire da soli in nome della società, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società. La norma è diretta ad impedire che la società possa subire pregiudizi per il ritardo conseguente alla necessità di procedere a consultazione, per acquisire il consenso di tutti i soci o della maggioranza di essi. Essa, quindi, presuppone che non si sia manifestato alcun dissenso, e che, al contrario, sia ancora possibile acquisire i consensi necessari, con la conseguenza che essa non è applicabile allorché sussista un grave disaccordo tra i soci (che, nel caso di specie, aveva portato alla nomina di un amministratore giudiziario).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2258, Cod. Civ. art. 2293
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)