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Sez. U, Sentenza n. 6192 del 09/12/1985 (Rv. 443320 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. A TUTELA DI POSIZIONE SOGGETTIVA SOTTRATTA ALLA SUA COGNIZIONE E DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443320-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI ADOTTARE PROVVEDIMENTI D'URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. A TUTELA DI POSIZIONE SOGGETTIVA SOTTRATTA ALLA SUA COGNIZIONE E DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - INSUSSISTENZA.*

Gli artt. 700 e segg. cod. proc. civ., nel conferire al giudice ordinario il potere di adottare provvedimenti d'urgenza con funzione cautelare e strumentale, non introducono deroghe ai principi generali sul riparto della giurisdizione, e non consentono pertanto che il suddetto potere possa essere esercitato a tutela di posizioni soggettive sottratte alla cognizione del medesimo giudice ordinario, quali quelle devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo perché inerenti ad un rapporto di pubblico impiego. (Conf 1232/84, mass n 433375).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)