diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 6833 del 11/03/2021 (Rv. 660718 - 03)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Entrate aventi causa in rapporti di diritto privato - Riscossione mediante iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Omessa impugnazione - Conseguenze - Notifica intimazione ad adempiere ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 - Opposizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2021-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660718-03

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell'art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 29, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)