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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1980 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (80/778/CEE)

Testo in vigore al

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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale2,

considerando che l'importanza per la salute pubblica delle acque destinate al consumo umano rende necessaria la fissazione di norme di qualità alle quali esse devono soddisfare;

considerando che una disparità fra le disposizioni già applicabili o in fase di elaborazione nei diversi Stati membri per quanto riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano può creare condizioni di concorrenza disuguali ed avere pertanto un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune e che occorre quindi procedere in questo settore al ravvicinamento delle legislazioni previsto all'articolo 100 del trattato;

considerando che appare necessario completare questo ravvicinamento delle legislazioni con un'azione della Comunità intesa a realizzare, tramite una regolamentazione più vasta in materia di acque destinate al consumo umano, uno degli obiettivi della Comunità nei settori del miglioramento delle condizioni di vita, dello sviluppo armonico delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di una espansione continua ed equilibrata; che occorre quindi prevedere a tal fine talune disposizioni specifiche; che è necessario ricorrere all'articolo 235 del trattato, non avendo quest'ultimo previsto i poteri di azione richiesti in materia;

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia d'ambiente del 19733 e del 19774 prevedono la fissazione di norme applicabili alle sostanze chimiche tossiche e ai germi nocivi alla salute presenti nelle acque destinate al consumo umano, nonché la definizione di parametri fisici, chimici e biologici, corrispondenti alle varie utilizzazioni delle acque ed in particolare delle acque destinate al consumo umano;

considerando che per le acque minerali naturali è previsto un regime particolare e che occorre escludere dal campo di applicazione della direttiva le acque medicinali e talune acque utilizzate nelle industrie alimentari qualora tale uso non comporti rischi per la salute pubblica;

considerando che con la direttiva 75/440/CEE5 il Consiglio ha già stabilito norme per le acque superficiali destinate alle produzione di acqua potabile;

considerando che i valori fissati per alcuni parametri devono essere inferiori o uguali ad una concentrazione massima ammissibile;

considerando che per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano che siano state addolcite i valori fissati per alcuni parametri devono essere pari o superiori ad una concentrazione minima richiesta;

considerando che i valori corrispondenti ad un «numero guida» devono essere considerati soddisfacenti;

considerando che la preparazione delle acque destinate al consumo umano può richiedere l'utilizzazione di talune sostanze; che occorre quindi disciplinarne l'uso onde evitare gli effetti pregiudizievoli alla salute pubblica dovuti a quantitativi eccessivi di tali sostanze;

considerando che, per raggiungere una certa elasticità nell'applicazione della presente direttiva, occorre autorizzare gli Stati membri a prevedere, a determinate condizioni, deroghe alla direttiva per tener conto segnatamente di particolari situazioni;

considerando che, per controllare i valori delle concentrazioni dei differenti parametri, è necessario prevedere che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie

considerando che il progresso scientifico e tecnico richiede un adeguamento rapido dei metodi analitici di riferimento della presente direttiva; che, per facilitare l'applicazione delle misure necessarie a tale scopo, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 1980. Per il Consiglio Il Presidente J. SANTER ALLEGATO I ELENCO DEI PARAMETRI >PIC FILE= "T0013637"> >PIC FILE= "T0013638"> >PIC FILE= "T0013639"> >PIC FILE= "T0013640"> >PIC FILE= "T0013641"> >PIC FILE= "T0013642"> >PIC FILE= "T0013643"> >PIC FILE= "T0013644"> ALLEGATO II MODELLI E FREQUENZA DELLE ANALISI TIPO >PIC FILE= "T0013645"> >PIC FILE= "T0013646"> ALLEGATO III METODI ANALITICI DI RIFERIMENTO >PIC FILE= "T0013647"> >PIC FILE= "T0013648"> >PIC FILE= "T0013649"> >PIC FILE= "T0013650">