diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 69 del 1986

Decisione
decisa il 1986-03-19, depositata il 1986-03-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:69
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12310

  • Lavoro (collocamento al)
  • Lavoro agricolo
  • Costituzione del rapporto individuale
  • Manifesta inammissibilità della questione (per mancanza di motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza).
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost. - degli artt. 10 e 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e della legge 8 agosto 1972, n. 459 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 1 luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli e la vigilanza nel settore agricolo). Infatti, le ordinanze di rimessione sono del tutto prive di motivazione in punto di non manifesta infondatezza e si limitano ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accenno ai fatti di causa, cosicché resta del tutto inosservata la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - O. nn. 102/1983 e 9/1985.

Norme impugnate

  • art. 10 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7
  • art. 11 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7
  • legge 11 marzo 1970, n. 83
  • legge 8 agosto 1972, n. 459

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 "Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e della legge 8 agosto 1972, n. 459, promossi con tre ordinanze emesse il 25 ottobre 1983 e 28 febbraio 1984 dal pretore di Minervino Murge nei procedimenti penali a carico di Bruno Pasquale iscritte ai nn. 546, 1225 e 1226 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 dell'anno 1984, e nn. 65 bis e 71 bis dell'anno 1985. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.
punto 1
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Bruno Pasquale, il pretore di Minervino Murge, con ordinanza emessa il 25 ottobre 1983 (Reg. ord. n. 546 del 1984), ha sollevato, su istanza di parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., degli artt. 10 e 11 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e della legge 8 agosto 1972, n. 459, osservando testualmente che la questione "non è manifestamente infondata e che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione"; che nel corso di ulteriori procedimenti penali a carico di Bruno Pasquale, lo stesso pretore, con due ordinanze emesse il 28 febbraio 1984 (Reg. ord. nn. 1225 e 1226 del 1984), ha sollevato, su istanza di parte, eguale questione di legittimità costituzionale, riproducendo la motivazione sopra riportata; che nei tre giudizi non si è costituita la parte privata, mentre è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, richiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
punto 2
Considerato che i relativi giudizi, nei quali è proposta la identica questione, possono essere riuniti e congiuntamente definiti; che le tre ordinanze sono del tutto prive di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, e si limitano ad affermare apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi accenno ai fatti di causa; che, restando del tutto inosservata la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordd. n. 102 del 1983, e n. 9 del 1985).
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11 del decreto- legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e della legge 8 agosto 1972, n. 459, sollevata, in riferimento agli artt. 4 e 41 Cost., dal pretore di Minervino Murge con le tre ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986. F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze