Codice della navigazione
Testo in vigore al
Art. 1089 Vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato
1. Se i delitti previsti negli articoli 291, 292 del codice penale sono commessi da componenti dell'equipaggio di una nave o di aeromobile in territorio estero la pena e' aumentata:
1) fino a un terzo se il componente dell'equipaggio e' straniero;
2) da un terzo alla meta' se il componente dell'equipaggio e' cittadino italiano;
3) dalla meta' a due terzi se il fatto e' commesso dal comandante o da un ufficiale della nave ovvero dal comandante o da un graduato dell'aeromobile.
Art. 1090 Pene accessorie
1. La condanna per il delitto previsto nell'articolo 1088 importa l'interdizione perpetua dal titolo ovvero dalla professione.
2. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 1089 importa l'interdizione temporanea dai titoli, ovvero dalla professione.
Capo II. Dei delitti contro la polizia di bordo e della navigazione
Sezione I. Dei delitti contro la polizia di bordo
Art. 1091 Diserzione
1. Il componente dell'equipaggio, che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona, e' punito, se dal fatto deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione, con la reclusione fino a un anno.
2. Se dal fatto deriva un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita', la pena e' della reclusione da uno a due anni.
3. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone ovvero per la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il fatto e' previsto come piu' grave reato da altra disposizione di legge.
Art. 1092 Circostanze aggravanti
1. La pena e' aumentata fino a un terzo se il fatto e' commesso:
1) per fine politico;
2) con violenza o minaccia;
3) all'estero;
4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile;
5) collettivamente da tre o piu' persone dell'equipaggio.
2. Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi e' aumentata da un terzo alla meta'.
Art. 1093 Causa di non punibilita'
1. Nel caso previsto nel primo comma dell'articolo 1091, ancorche' ricorrano le aggravanti previste nell'articolo 1092, non e' punibile colui che raggiunge la nave prima che questa lasci il porto e non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui si sarebbe dovuto presentare a bordo ovvero raggiunge l'aeromobile prima dell'involo.
Art. 1094 Inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio
1. Il componente dell'equipaggio, che non esegue un ordine di un superiore concernente un servizio tecnico della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione fino a tre mesi.
2. Se si tratta di servizio concernente la manovra, la pena e' della reclusione da uno a sei mesi.
3. Se dal fatto deriva una notevole difficolta' nel servizio della navigazione ovvero un grave turbamento in un servizio pubblico o di pubblica necessita' ovvero un pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone o per la sicurezza della nave, del galleggiante, dell'aeromobile o dei relativi carichi, la pena e' della reclusione da sei mesi a tre anni.
4. Se l'ordine e' dato per la salvezza della nave, del galleggiante o dell'aeromobile o per soccorso da prestare a nave, galleggiante, aeromobile o persona in pericolo, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.
Art. 1095 Inosservanza di ordine da parte di passeggero
1. Il passeggero, che non esegue un ordine concernente la sicurezza della nave o dell'aeromobile, e' punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.
Art. 1096 Inosservanza di ordine di arresto
1. Il componente dell'equipaggio, che a bordo della nave o dell'aeromobile non esegue un ordine di arresto, e' punito con la reclusione fino a tre mesi ovvero con la multa fino a lire duemila.
Art. 1097 Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte del comandante
1. Il comandante, che, in caso di abbandono della nave, del galleggiante o dell'aeromobile in pericolo, non scende per ultimo da bordo, e' punito con la reclusione fino a due anni.
2. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante, ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena e' da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile e' adibito a trasporto di persone, la pena e' da tre a dodici anni.
Art. 1098 Abbandono di nave o di aeromobile in pericolo da parte di componente dell'equipaggio
1. Il componente dell'equipaggio, che senza il consenso del comandante abbandona la nave o il galleggiante in pericolo, e' punito con la reclusione fino a un anno.
2. Alla stessa pena soggiace il componente dell'equipaggio dell'aeromobile, che senza il consenso del comandante si lancia col paracadute o altrimenti abbandona l'aeromobile in pericolo.
3. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave o del galleggiante ovvero l'incendio, la caduta o la perdita dell'aeromobile, la pena e' da due ad otto anni. Se la nave o l'aeromobile e' adibito a trasporto di persone, la pena e' da tre a dodici anni.
Sezione II. Dei delitti contro la polizia della navigazione
Art. 1099 Rifiuto di obbedienza a nave da guerra
1. Il comandante della nave, che nei casi previsti nell'articolo 200 non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, e' punito con la reclusione fino a due anni.
Art. 1100 Resistenza o violenza contro nave da guerra
1. Il comandante o l'ufficiale della nave, che commette atti di resistenza o di violenza contro una nave da guerra nazionale, e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
2. La pena per coloro che sono concorsi nel reato e' ridotta da un terzo alla meta'.
Art. 1101 Imbarco di armi, munizioni o persone a scopo delittuoso
1. Il comandante della nave, del galleggiante o dell'aeromobile, nazionali o stranieri, che imbarca armi, munizioni o persone, al fine di commettere contrabbando o altro delitto, e' punito, se il reato non e' commesso, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Art. 1102 Navigazione in zone vietate
1. Fuori dei casi previsti nell'articolo 260 del codice penale, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire cinquemila:
1° il comandante della nave o del galleggiante, nazionali o stranieri, che non osserva il divieto o il limite di navigazione stabiliti nell'articolo 83;
2° il comandante dell'aeromobile nazionale o straniero, che viola il divieto di sorvolo stabilito nell'art. 793.
Sezione III. Disposizione comune alle sezioni precedenti
Art. 1103 Pene accessorie
1. La condanna per i delitti previsti negli articoli 1091, 1094, 1096, 1099, 1101, 1102 importa l'interdizione temporanea dai titoli ovvero dalla professione.
2. Nel caso di condanna per i delitti previsti negli articoli 1097, 1098, 1100 l'interdizione e' perpetua, se la condanna alla reclusione e' per un tempo non inferiore a cinque anni; temporanea, se la condanna e' per un tempo inferiore a cinque anni.
Capo III. Dei delitti contro le autorita' di bordo o contro le autorita' consolari
Art. 1104 Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato
1. Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle di lui funzioni, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni.
3. La pena e' della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
4. Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia,ovvero quando l'offesa e' recata in presenza di una o piu' persone.
5. Se il fatto e' commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile, qualora non costituisca un piu' grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.
Art. 1105 Ammutinamento
1. Se il fatto non costituisce un piu' grave reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile che in numero non inferiore al terzo:
1) disobbediscono, collettivamente o previo accordo, ad un ordine del comandante;
2) si abbandonano collettivamente a manifestazione tumultuosa.
2. Coloro che alla prima intimazione eseguono l'ordine o desistono dal partecipare alla manifestazione soggiacciono soltanto alla pena per gli atti gia' compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso.
Art. 1106 Aggravanti
1. La pena e' da uno a cinque anni:
1) se il fatto previsto dall'articolo precedente e' commesso in condizioni nelle quali non e' possibile ricorrere alla forza pubblica;
2) se, nel caso previsto dal n. 1 dell'articolo precedente, l'ordine concerne un servizio attinente alla sicurezza della navigazione, ovvero se il fatto e' commesso al fine d'interrompere la navigazione, di variarne la direzione o di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi;
3) se, nel caso previsto dal n. 2 dell'articolo precedente, alcuna delle persone e' palesemente armata ovvero il fatto e' commesso con minaccia.
2. Per i promotori, gli organizzatori e i capi la pena e' aumentata fino a un terzo.
Art. 1107 Mancato intervento per impedire un reato
1. Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, trovandosi presente ad atti di minaccia o di violenza commessi in danno di un superiore nell'esercizio delle di lui funzioni, omette di dargli assistenza o aiuto, e' punito con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa fino a lire cinquemila.
2. Alla stessa pena soggiace qualunque componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che,trovandosi presente al fatto previsto nell'articolo 1105, non usa i mezzi che sono in suo potere per sciogliere la riunione o per impedire la manifestazione.
Art. 1108 Complotto contro il comandante
1. I componenti dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che, in numero di tre o piu', si accordano al fine di commettere un delitto contro la vita, l'incolumita' personale, la liberta' individuale o l'esercizio dei poteri del comandante, sono puniti, se il delitto non e' commesso, con la reclusione fino a quattro anni.
2. Per i promotori e gli organizzatori la pena e' aumentata fino a un terzo.
3. Il componente dell'equipaggio, che, avendo notizia dell'accordo, omette di darne avviso al comandante, e' punito con la reclusione fino a un anno.
4. Tuttavia la pena da applicare e' in ogni caso inferiore alla meta' di quella stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.
Art. 1109 Omesso rimpatrio di cittadini
1. Il comandante di una nave diretta ad un porto del Regno, che senza giustificato motivo omette di ottemperare alla richiesta dell'autorita' consolare per il trasporto di cittadini ai sensi dell'articolo 197, e' punito con la reclusione fino a sei mesi ovvero con la multa fino a lire tremila.