Sez. 3, Sentenza n. 6282 del 18/04/2003 (Rv. 562298 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Responsabilità della società assicuratrice per interessi rivalutazione e spese oltre i limiti del massimale - Successione "ope legis" dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia - Estensione a dette obbligazioni accessorie - Necessità - Limite di risarcibilità ex art.21 ultimo comma legge 990 del 1969 - Applicabilità - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, qualora la società assicuratrice debba rispondere oltre il massimale di polizza anche di interessi, rivalutazione e spese a causa del suo comportamento defatigatorio, la successione "ope legis" dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di detta società si verifica anche riguardo alle indicate obbligazioni accessorie e per esse non opera il limite di risarcibilità contemplato dall'art. 21 ultimo comma legge 990 del 1969 che concerne soltanto il debito principale di indennizzo
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)