Sez. 2, Sentenza n. 428 del 15/03/1965 (Rv. 310746 - 01)
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - POTERI - FATTISPECIE.*
ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - POTERI - FATTISPECIE.*
Il principio secondo cui, anche nel silenzio dello statuto dell'ente pubblico, il potere di emettere la deliberazione a stare in giudizio spetta all'organo, per lo piu collegiale, a cui appartiene la capacita di disporre del patrimonio dell'ente, deve essere correttamente riferito ai soli enti pubblici amministrativi, in senso proprio, e non a quelli economici. La Costituzione in giudizio dell'ente convenuto, deve ritenersi, in linea di massima, consentita anche senza la speciale deliberazione dell'organo collegiale, pur ove tale delibera sia espressamente prevista. (nella specie e stato ritenuto che il Presidente della cassa marittima Tirrena fosse abilitato a proporre appello, senza la preventiva delibera dell' organo collegiale, dell' ente, sia perche il relativo statuto non prevedeva l'autorizzazione, ne preventiva ne successiva, da parte di alcun organo collegiale della cassa, per legittimare il suo Presidente a stare in giudizio, sia perche, in primo grado, il giudizio non era stato iniziato dalla cassa, che era stata invece convenuta). (Cfr. 221/59, 2777/64, 2944/64, 999/49).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)