Sez. 6, Sentenza n. 3431 del 01/02/1972 Ud. (dep. 19/05/1972) Rv. 121074 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - PROVE.*
Anche al procedimento penale e applicabile il principio generale sancito dall'art 2729 cod civ, secondo il quale, quando le presunzioni non sono stabilite dalla legge, ma sono lasciate alla prudenza del giudice, questi non puo basare il proprio convincimento che su presunzioni gravi, precise e concordanti: il che vuol dire che il fatto ignoto(presunto) , desunto dal giudice, attraverso un procedimento logico induttivo, dai fatti noti acquisiti al processo, aventi carattere indiziario o presuntivo, dev'essere la conseguenza non meramente possibile o probabile, ma inevitabilmente necessaria e certa dei fatti noti. Pertanto la sentenza di merito, qualora non dia adeguata dimostrazione che il fatto ignoto, da essa presunto come presupposto dell'affermata responsabilita penale, non si trovi in necessaria e certa correlazione logica con gli accertati elementi probatori, indiziari o presuntivi, viene meno al dovere della motivazione, ed e percio soggetta ad annullamento, in Sede di legittimita, ai sensi dell'art 475 n 3 cod proc pen. (V 118830, anno 1971, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)