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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15428 del 13/07/2011 (Rv. 619135 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO | Associazione non riconosciuta - Iscrizione nel registro delle imprese - Difetto - Fallibilità entro un anno dalla cessazione dell'attività - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619135-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO

L'associazione non riconosciuta (nella specie, onlus), la quale, sebbene non iscritta nel registro delle imprese, abbia cessato da oltre un anno l'attività di impresa in precedenza esercitata, non è più soggetta alla dichiarazione di fallimento, in quanto, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 legge fallimentare, come modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, anche per gli imprenditori mai iscritti nel registro sussiste la possibilità di dimostrare la data di conoscenza da parte dei terzi della effettiva cessazione dell'attività, restando pur sempre necessario, in difetto di forme di pubblicità legale, contemperare l'affidamento dei terzi e la necessità di dare stabilità ai rapporti giuridici e di evitare di lasciare "sine die" aperta la possibilità di dichiarazione di fallimento di una impresa in realtà cessata.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 9, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)