Sez. 1, Sentenza n. 763 del 02/04/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164397 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - TITOLO ORIGINARIO DELLA DETENZIONE - SENTENZA - SOSTITUZIONE DEL TITOLO - RIFERIMENTO AL REATO RITENUTO IN SENTENZA - EFFETTI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - TITOLO ORIGINARIO DELLA DETENZIONE - SENTENZA - SOSTITUZIONE DEL TITOLO - RIFERIMENTO AL REATO RITENUTO IN SENTENZA - EFFETTI.*
Quando all'originario titolo di detenzione la sentenza di condanna ne sostituisce uno diverso che disconosce la legittimità del primo, i termini indicati nell'art. 272, quinto comma cod. proc. pen. devono essere valutati in riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in sentenza; ma questa produce i suoi effetti solo nei gradi successivi del giudizio, mentre per la fase istruttoria o per il giudizio conclusivo di detta sentenza, continuano a prodursi gli effetti del titolo di detenzione, ab origine e medio tempore, legittimo. (nella specie, nel rigettare l'istanza di scarcerazione per decorrenza di termini, l'ordinanza del tribunale, impugnata avanti alla Corte suprema, aveva affermato che il termine di custodia preventiva previsto nel massimo di 5 anni e 4 mesi fino alla sentenza di primo grado, per il reato ritenuto in quest'ultima era sceso a anni 2 e mesi 8; ma questa riduzione non produceva effetti retroattivi, valendo invece solo per il futuro; nel qual caso, il termine giungeva ad anni 5 perché finalizzato alla sentenza di secondo grado. Questa interpretazione, contestata dal ricorrente, risulta accolta dalla presente decisione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)