Sez. 6, Sentenza n. 16135 del 26/05/1989 Ud. (dep. 21/11/1989) Rv. 182604 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - POSSESSO DI ARMA CLANDESTINA - MANCANZA DI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE LA LEGITTIMA PROVENIENZA DELL'ARMA - VALORE PROBATORIO DEL POSSESSO AI FINI DELLA RICETTAZIONE - REATI CONFIGURABILI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - POSSESSO DI ARMA CLANDESTINA - MANCANZA DI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE LA LEGITTIMA PROVENIENZA DELL'ARMA - VALORE PROBATORIO DEL POSSESSO AI FINI DELLA RICETTAZIONE - REATI CONFIGURABILI.*
In Mancanza di elementi Atti a dimostrare la legittima provenienza dell'arma - e quindi che il detentore ha provveduto di persona ad eliminare i contrassegni, commettendo, così, il reato di cui all'art. 23, quarto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110 - si deve presumere l'esistenza del delitto di ricettazione sulla base del fatto stesso del possesso dell'arma clandestina, da ritenersi indizio sufficiente dell'illecita provenienza dell'arma. In tal caso, pertanto, il detentore dovrà rispondere sia di ricettazione che del reato previsto dall'art. 23, terzo comma della legge citata. (Conf mass n 166025; (Conf mass n 175278).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)