Sez. 3 - , Sentenza n. 413 del 11/01/2017 (Rv. 642692 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Domande ed eccezioni dell’appellante non accolte in primo grado – Onere di riproporle in appello – Forma – Mero richiamo alle difese ed alle conclusioni del primo giudizio – Inidoneità - Ricostruzione delle stesse alla stregua del contenuto complessivo delle difese e della posizione processuale assunta - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
In tema di appello, la presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado, sancita dall'art. 346 c.p.c., non è impedita da un richiamo, del tutto generico, agli atti di quel grado, così da tradursi in una mera formula di stile, ma, ove ciò non sia accaduto e l'appellato abbia soltanto omesso di riproporre espressamente una determinata domanda, occorre tenere conto dell'intero contenuto delle sue difese e della posizione da lui complessivamente assunta, sicchè quando questi, con qualsiasi forma, abbia evidenziato la sua volontà di mantenere comunque ferma la propria domanda, sollecitando il giudice di secondo grado a decidere in merito, va escluso che vi abbia rinunciato. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto non configurabile la rinuncia in una fattispecie in cui il convenuto appellato, pur senza riproporre espressamente la domanda di manleva nei confronti del terzo chiamato, si era costituito resistendo non solo verso l’appellante principale, ma anche nei confronti del terzo, appellante incidentale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)