Sez. 6, Sentenza n. 2322 del 25/02/1972 Ud. (dep. 13/04/1972) Rv. 120754 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - CESSAZIONE DELLA QUALITA DI PUBBLICO UFFICIALE - CURATORE DI FALLIMENTO - MOMENTO IN CUI CESSA LA QUALITA DI PUBBLICO UFFICIALE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - CESSAZIONE DELLA QUALITA DI PUBBLICO UFFICIALE - CURATORE DI FALLIMENTO - MOMENTO IN CUI CESSA LA QUALITA DI PUBBLICO UFFICIALE.*
Il curatore di fallimento, in quanto organo dell'ufficio esecutivo fallimentare(e cioe dell'ufficio che e investito della funzione di attuare lo svolgimento del processo esecutivo fallimentare), e pubblico ufficiale anche dopo la omologazione del concordato fallimentare e fino a quando questo non e stato integralmente eseguito, poiche soltanto in quel momento cessano i compiti di natura pubblica derivanti dalle sue funzioni. (applicazione in tema di malversazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge Falliment. art. 30, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 30, Cod. Pen. art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)