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Sez. 1, Sentenza n. 17020 del 12/11/2003 (Rv. 568099 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO | Consigliere regionale - Sentenza di condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 314, primo comma, c.p.c. - Sospensione dalla Carica - Impugnazione da parte di un cittadino elettore - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568099-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO

In tema di ricorsi in materia di eleggibilità relativi alle elezioni regionali, l'art. 82, D.P.R. n. 570 del 1960, nella parte in cui dispone che le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore, deve essere interpretata alla luce della 'ratiò del sistema, caratterizzato dalla previsione di una legittimazione diffusa e fungibile, stabilita in funzione dell'interesse pubblico alla regolare composizione ed al retto funzionamento degli organi collegiali degli enti pubblici territoriali, che trova la sua ragion d'essere nell'opportunità di utilizzare l'iniziativa di qualsiasi cittadino elettore, diretta ad eliminare eventuali illegittimità verificatesi in materia di elettorato amministrativo; pertanto, è ammissibile l'impugnazione da parte di un cittadino elettore della delibera del consiglio regionale che dispone la sospensione dalla carica di un consigliere regionale a seguito di sentenza di condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 314, primo comma, c.p..

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 17/02/1968 num. 108 art. 16 bis, Legge 19/03/1990 num. 55 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)