Sez. 1, Sentenza n. 3708 del 28/03/2000 (Rv. 535103 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - DELIBERAZIONI - DEPOSITO ED ISCRIZIONE | Omologazione, iscrizione e pubblicazione di delibere assembleari - Decreto della Corte d'appello sull'iscrizione della deliberazione - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Apprezzamenti del giudice circa la validità della delibera - Irrilevanza.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - DELIBERAZIONI - DEPOSITO ED ISCRIZIONE
Avverso il decreto con il quale la Corte d'appello (in sede sia di reclamo contro il decreto del tribunale, sia di richiesta diretta) disponga in tema di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazione di società concernente modificazioni dell'atto costitutivo (ovvero, risolva questioni di rito attinenti al relativo procedimento, quale l'ammissibilità del reclamo) non è esperibile il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di intervento di volontaria giurisdizione, avente carattere meramente ordinatorio, il quale s'esaurisce in atti di gestione di un pubblico registro previo controllo circoscritto alla natura ed alla regolarità formale della deliberazione, a tutela di interessi generali, senza statuire su diritti dei soggetti da essa coinvolti, che restano tutelabili con l'eventuale impugnazione della delibera medesima. Non vale a conferire natura contenziosa a tale procedimento neppure la circostanza che il giudice abbia espresso valutazioni ed apprezzamenti negativi circa la validità della delibera; apprezzamenti, infatti, che non possono tradursi in una pronuncia di nullità o di annullamento, ma che rimangono nell'ambito di una valutazione meramente delibativa circa la correttezza o meno della disposta iscrizione, prodromica alla ritenuta inammissibilità della revoca.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2411, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)