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Sez. 2, Sentenza n. 2131 del 20/07/1973 (Rv. 365334 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISTANZE TRA COSTRUZIONI - DISTINTA DISCIPLINA PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RICOSTRUZIONI DEI VECCHI EDIFICI.*
Stato
decisa il 1973-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365334-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - COSTRUZIONI IN LOCALITA SISMICHE - DISTANZE TRA COSTRUZIONI - DISTINTA DISCIPLINA PER LE NUOVE COSTRUZIONI E PER LE RICOSTRUZIONI DEI VECCHI EDIFICI.*

La disciplina delle distanze tra costruzioni nelle zone sismiche dettata dal RDL 22 novembre 1937 n 2105 e diversa, secondo che si tratti di nuove costruzioni in localita non comprese nei vecchi centri abitati, ovvero si tratti di nuove costruzioni o ricostruzioni nei vecchi centri abitati; nella prima ipotesi, opera l'art 12 per cui la larghezza degli intervalli di isolamento non puo essere inferiore a quattro metri, mentre nella seconda si applica l'art 33 dello stesso decreto, che, in particolare, dispone per il caso che manchino piani regolatori o regolamenti edilizi.*

Riferimenti normativi: Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 12, Legge 22/11/1937 num. 2105 art. 33

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)