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Sez. 4, Sentenza n. 38452 del 05/10/2006 Ud. (dep. 22/11/2006) Rv. 235061 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ | Inammissibilità originaria - Manifesta infondatezza dei motivi - Applicazione della legge più favorevole - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235061-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITÀ E INAMMISSIBILITÀ

L'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di applicare la legge penale più favorevole. (Nella fattispecie, in materia di stupefacenti, la Corte ha escluso l'applicabilità dello "ius superveniens" più favorevole, introdotto dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 1995 convertito dalla L. n. 49 del 2006, che ha ridotto da otto a sei anni di reclusione il minimo edittale previsto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990). Conf. Sez. IV, 5 ottobre 2006, N. 40276, Manenti; Sez. IV, 10 ottobre 2006, n. 39517, Grasselli; Sez. IV, 10 ottobre 2006, n. 40281, Sebastianelli; Sez. IV, 16 novembre 2006, n. 42001, Mascalzi.

Riferimenti normativi: Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 art. 4 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)