Sez. L - , Ordinanza n. 36118 del 09/12/2022 (Rv. 666209 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Assunzioni a termine - Stipula al di fuori delle ipotesi previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23 della l. n. 56 del 1987 - Disciplina transitoria ex art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE
In tema di assunzioni a termine, ai contratti conclusi al di fuori delle ipotesi di legittima apposizione del termine, previste dalla contrattazione collettiva ex art. 23 della l. n. 56 del 1987, non si applica la disciplina transitoria ex art. 11 del d.lgs. n. 368 del 2001, potendo essere oggetto di proroga i soli contratti cui risulti legittimamente apposto un termine, e non quelli con termine illegittimo.
Legge 28/02/1987 num. 56 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)