Sez. 3, Sentenza n. 992 del 10/04/1970 (Rv. 346485 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Non e consentito in Sede di Cassazione denunciare come errore di diritto o come vizio di motivazione la valutazione delle prove fatta in Sede di merito in modo difforme da quello preteso dalla parte, perche il relativo giudizio, se sorretto da congruo e logico apprezzamento, si risolve in un apprezzamento di fatto, sottratto al Sindacato di legittimita. (Conf 1147-69, massima n 339709).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)