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Sez. 3, Sentenza n. 992 del 10/04/1970 (Rv. 346485 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346485-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Non e consentito in Sede di Cassazione denunciare come errore di diritto o come vizio di motivazione la valutazione delle prove fatta in Sede di merito in modo difforme da quello preteso dalla parte, perche il relativo giudizio, se sorretto da congruo e logico apprezzamento, si risolve in un apprezzamento di fatto, sottratto al Sindacato di legittimita. (Conf 1147-69, massima n 339709).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)