Sez. L, Sentenza n. 5014 del 03/09/1988 (Rv. 459817 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - FERIE, RIPOSI, SABATI LAVORATIVI E FESTIVITÀ - PRINCIPIO GENERALE DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - FERIE, RIPOSI, SABATI LAVORATIVI E FESTIVITÀ - PRINCIPIO GENERALE DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INAPPLICABILITÀ.*
In tema di rapporto di lavoro nautico, rispetto al quale le norme del codice civile possono trovare applicazione, secondo il disposto dell'art. 1 cod. nav., solo quando questo non contenga apposite Disposizioni né altre applicabili per analogia, la Determinazione delle componenti della retribuzione da prendere a base del calcolo del compenso per ferie, riposi, sabati lavorativi e festività deve essere compiuta alla stregua della disciplina collettiva del settore, atteso in particolare che il ricorso ai contratti collettivi, cui la legge n. 649 del 1979 espressamente demanda la Determinazione della misura e delle voci retributive, è imposto dall'inesistenza, anche in materia di lavoro marittimo, di un principio generale di onnicomprensività della retribuzione. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata, sul punto, dalla S.C. - aveva ritenuto la computabilità, ai fini delle competenze suddette, del compenso per lavoro straordinario predeterminato e dell'indennità rischio mine.) (V 975/88, mass n 457308; (V 8069/87, mass n 455737).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 1, Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 361, Cod. Navig. art. 374, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 19/12/1979 num. 649
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)