Sez. 1, Sentenza n. 3024 del 07/07/1977 (Rv. 386590 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - NULLITA DI UN CONTRATTO STIPULATO DAL DEBITORE IN FAVORE DI UN TERZO ED IN PREGIUDIZIO DELLE RAGIONI CREDITORIE - AZIONE DEL CREDITORE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - NULLITA DI UN CONTRATTO STIPULATO DAL DEBITORE IN FAVORE DI UN TERZO ED IN PREGIUDIZIO DELLE RAGIONI CREDITORIE - AZIONE DEL CREDITORE - PROPONIBILITA - CONDIZIONI.*
Poiche l'Azione di nullita di un contratto stipulato fra terze persone non puo essere proposta in difetto di un concreto interesse dell'attore, dev'essere dichiarata improponibile la domanda con cui l'attore chieda dichiararsi la nullita, ex art 1418 cod civ, di un contratto stipulato da un suo debitore in favore di un terzo e in pregiudizio delle ragioni creditorie, ove non sia provato l'ammontare del credito e l'idoneita del contratto a diminuirne la garanzia patrimoniale. (V 526/67, mass n 326472).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2740, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)