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Sez. 2, Sentenza n. 1069 del 10/02/1983 (Rv. 425856 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - AZIONE PER LA RESTITUZIONE DI UN IMMOBILE CHE SI ASSUMA PERVENUTO PER DONAZIONE - AZIONE PER REINTEGRAZIONE DI LEGITTIMA ATTINENTE ALLO STESSO IMMOBILE - RAPPORTO DI CONTINENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425856-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - AZIONE PER LA RESTITUZIONE DI UN IMMOBILE CHE SI ASSUMA PERVENUTO PER DONAZIONE - AZIONE PER REINTEGRAZIONE DI LEGITTIMA ATTINENTE ALLO STESSO IMMOBILE - RAPPORTO DI CONTINENZA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Fra l'Azione di restituzione di un immobile che l'attore assume essergli pervenuto per donazione e quella per reintegrazione di legittima attinente allo stesso immobile non esiste continenza non trattandosi di domande derivanti da un unico rapporto negoziale o postulanti la soluzione in senso opposto di una medesima questione, in quanto l'Azione di riduzione non conduce alla dichiarazione di nullità di quel negozio giuridico, ma solo alla ricostruzione della quota di riserva nel suo valore economico, con le modalità previste dall'art. 560 cod. civ.. (V 5483/80, mass n 409345; (V 3340/80, mass n 407137).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)