Sez. 1, Sentenza n. 6013 del 22/11/1984 (Rv. 437680 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - ASSICURAZIONE A FAVORE DEL TERZO E ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI - DIFFERENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO DA UNA PROVINCIA CONTRO I DANNI DEGLI INFORTUNI DEI PROPRI DIPENDENTI PER CAUSA DI SERVIZIO RELATIVAMENTE ALL'EQUO INDENNIZZO.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - A FAVORE DI UN TERZO - IN GENERE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - ASSICURAZIONE A FAVORE DEL TERZO E ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI - DIFFERENZE - FATTISPECIE IN TEMA DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO DA UNA PROVINCIA CONTRO I DANNI DEGLI INFORTUNI DEI PROPRI DIPENDENTI PER CAUSA DI SERVIZIO RELATIVAMENTE ALL'EQUO INDENNIZZO.*
Mentre nell'Assicurazione a favore del terzo l'interesse assicurato è proprio del soggetto contraente, che trova soddisfacimento nel momento dell'attribuzione e dell'accettazione del vantaggio da parte del terzo; nell'Assicurazione per conto altrui l'interesse assicurato è solamente del terzo, per conto del quale il contraente ha stipulato il contratto, senza che sia necessaria l'esistenza di un concreto interesse anche del contraente (art. 1891 cod. civ.), il quale non può esercitare i diritti derivanti dal contratto senza l'espresso consenso dell'assicurato, contro il quale può tuttavia agire per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, sulla base del rapporto fra le parti esistente. (nella specie, la C.S. ha confermato la decisione con cui i giudici del merito avevano ritenuto che rientrasse nell'Assicurazione a favore del terzo, inquadrabile nel combinato disposto dagli artt. 1411 e 1920 cod. civ., il contratto di Assicurazione stipulato da una provincia contro i danni degli infortuni dei propri dipendenti nello svolgimento del proprio lavoro, in considerazione dell'Obbligo della provincia di corrispondere l'equo indennizzo ai dipendenti infortunati per causa di servizio, ai sensi del regolamento organico che riproduce l'art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello stato).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)