diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2950 del 19/10/1974 (Rv. 371400 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI ESECUTIVI - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371400-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - TERMINI - DECORRENZA - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AI FINI ESECUTIVI - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE.*

Il termine per la proposizione di un'impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza, anche se la relativa copia, munita della formula esecutiva, sia stata notificata ai fini dell'esecuzione, purche la notificazione medesima risulti eseguita, a norma degli art 285 e 170, primo comma, cod proc civ, al procuratore costituito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)