Sez. 3, Sentenza n. 2299 del 31/07/1951 (Rv. 882351 - 01)
TRANSAZIONE - CONCILIAZIONE PROCESSUALE - EFFETTI - VERBALE CHE LA CONSACRA - VALORE DI TITOLO ESECUTIVO. ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO - PROCEDURA DI RILASCIO DI IMMOBILE - DIFFERENZA DAL PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA DI SFRATTO - POTESTÀ DEL PRESTATORE DI FISSARE IL GIORNO DELL'ESECUZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.
TRANSAZIONE - CONCILIAZIONE PROCESSUALE - EFFETTI - VERBALE CHE LA CONSACRA - VALORE DI TITOLO ESECUTIVO. ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO - PROCEDURA DI RILASCIO DI IMMOBILE - DIFFERENZA DAL PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA DI SFRATTO - POTESTÀ DEL PRESTATORE DI FISSARE IL GIORNO DELL'ESECUZIONE - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE.
La conciliazione processuale, consentita dall'art. 1965 cod.civ., ha un carattere transattivo senza che costituisca il negozio vero e proprio di cui all'art. 1965 cod.civ., pur spiegando effetti sostanziali per il suo contenuto in relazione alla volontà della parte ed effetti altresì processuali, perché il verbale relativo rientra tra i titoli esecutivi previsti dall'art. 474 n. 1 cod.proc.civile. Il procedimento di convalida di sfratto presuppone un titolo locatizio, e non può confondersi con la procedura esecutiva di rilascio di immobili, disciplinata dagli art. 605 e segg. cod. proc. civ., che deriva il titolo esecutivo ad immobile occupato senza titolo o con titolo invalido, in base ad Azione personale spiegata in relazione al godimento indebito della cosa. La potestà discrezionale, demandata dalla legislazione vincolistica al pretore, di determinare inizialmente il giorno dell'esecuzione e di concedere successivamente proroghe e graduazione degli sfratti stessi, riguarda il solo caso di sfratto che derivi il titolo da giudizio di convalida e non si estende alla procedura esecutiva di rilascio (nella specie: instaurata in base a verbale di conciliazione giudiziale, con il quale il convenuto per la restituzione dell'appartamento, quale detentore senza titolo, per essere stata operata la revoca dell'assegnazione già disposta a suo favore, si impegnava a rilasciare l'immobile improrogabilmente ad una data determinata).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Legge 12/10/1945 num. 669 art. 31, Cod. Proc. Civ. art. 605
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)