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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 435 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-12, depositata il 1987-12-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:435
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 3671

  • Armi e materie esplodenti
  • Armi comuni da sparo
  • Armi destinate alla caccia
  • Vendita o cessione non autorizzate
  • Pena
  • Omessa incriminazione delle fattispecie di locazione o comodato delle armi stesse
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • Art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
  • Art. 3 Cost.
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Non può censurarsi, sotto il profilo della disparità di tratta- mento, una norma che ragionevolmente tuteli alcuni interessi, argomentando che interessi di uguale misura o addirittura più rilevanti non abbiano trovato analoga tutela (Richiesta nella specie dell' annullamento di una norma che ragionevolmente in- crimina la vendita o la cessione non autorizzata di armi a tutela dell'interesse al controllo della circolazione di armi, e ciò soltanto a causa della omessa incriminazione delle fattispecie di locazione o comodato di armi stesse). (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui punisce la vendita o la cessione non autorizzata di armi comuni da sparo destinate alla caccia, mentre è esente da pena la locazione o il comodato della medesima arma). - cfr. Sent. nn. 168/1982, 132/1986, 297/1986.

Norme impugnate

  • art. 14 legge 18 aprile 1975, n. 110
  • art. 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi) sostituiti dalla legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), in relazione all'art. 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1979 dal Tribunale di Chiavari, iscritta al n. 139 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 dell'anno 1980; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1987 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Chiavari, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nella parte in cui punisce la vendita o la cessione non autorizzata di armi comuni da sparo destinate alla caccia, mentre è esente da pena la locazione o il comodato della medesima arma (cfr. art. 22 della legge n. 110 del 1975, cit.) che consentirebbero "una più frequente e, quindi, incontrollabile e maggiormente pericolosa, circolazione delle armi stesse";
punto 2
Considerato che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, non può censurarsi, sotto il profilo della disparità di trattamento, una norma che ragionevolmente tuteli alcuni interessi, argomentando che interessi di uguale misura o addirittura più rilevanti non abbiano trovato analoga tutela (cfr. sentt. nn. 168/1982, 132/1986 e 297/1986); che, in particolare, nella specie, si chiede l'annullamento di una norma che ragionevolmente incrimina la vendita o la cessione non autorizzata di armi, a tutela dell'interesse al controllo della circolazione delle armi, e ciò soltanto a causa della omessa incriminazione delle fattispecie di locazione o comodato delle armi stesse;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, come sostituito dall'art. 14 della legge 18 aprile 1975, n. 110, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale di Chiavari con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: DELL'ANDRO Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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