Sez. 3 - , Ordinanza n. 6130 del 14/03/2018 (Rv. 648462 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM | – Azione revocatoria ordinaria – Cessione del credito da s.a.s. a socio accomandatario prima dell'esercizio dell'azione – Estinzione della società nel primo grado – Legittimazione ad agire dell'accomandatario come successore - Interesse ad agire del cessionario – Sussistenza di entrambi - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM
In tema di azione revocatoria ordinaria, il socio accomandatario della s.a.s. attrice, estinta per cancellazione dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado che sia anche cessionario del credito con atto anteriore all'instaurazione dell'azione revocatoria, è legittimato ad agire (nella specie, intervenendo in secondo grado), in quanto titolare della "legitimatio ad causam" in quanto successore della società attrice in revocatoria ordinaria, oltre ad essere dotato di interesse ad agire nel merito (art. 100 c.p.c.) con riferimento alla medesima azione revocatoria, in qualità di cessionario del credito oggetto di tutela revocatoria, e quindi portatore di interesse attuale e concreto ad un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, costituendo tale requisito una condizione che deve sussistere sino al momento della decisione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)