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Sez. 1, Sentenza n. 2879 del 15/06/1989 (Rv. 463097 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - PRESTAZIONI NON ESEGUITE - EFFETTO RECUPERATORIO EX TUNC - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463097-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - PRESTAZIONI NON ESEGUITE - EFFETTO RECUPERATORIO EX TUNC - CONSEGUENZE.*

La risoluzione per inadempimento produce, riguardo alle prestazioni da eseguire, un effetto liberatorio ex nunc, mentre, rispetto alle prestazioni già eseguite, determina un effetto recuperatorio ex tunc, dalla data in cui l'obbligazione sia sorta, così da importare l'eliminazione tra le parti di tutte le conseguenze derivanti dalla esecuzione totale o parziale del contratto - salva l'ipotesi dei contratti di durata - giacché toglie valore alla causa giustificativa delle effettuate attribuzioni patrimoniali. (Conf 5143/87, mass n 453746).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)