Sez. 1, Sentenza n. 5630 del 26/06/1987 (Rv. 454104 - 01)
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONNESSA ALL'OCCUPAZIONE DEL FONDO PER L'ESECUZIONE DI OPERA IDRAULICA - CONTROVERSIA RELATIVA - COMPETENZA - DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - INCLUSIONE.*
ACQUE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - IN GENERE - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONNESSA ALL'OCCUPAZIONE DEL FONDO PER L'ESECUZIONE DI OPERA IDRAULICA - CONTROVERSIA RELATIVA - COMPETENZA - DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA - INCLUSIONE.*
La controversia promossa dal privato, per il ristoro dei danni discendenti dall'occupazione del proprio fondo per l'esecuzione di opera idraulica, rientra nella Competenza del tribunale regionale delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 140 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, anche quando si tratti d'occupazione temporanea e d'urgenza, illegittimamente protrattasi senza l'adozione di provvedimento espropriativo, con irreversibile acquisizione del bene nella realizzazione dell'opera pubblica. (V 5883/83, mass n 430725).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)