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Sez. 5, Sentenza n. 12514 del 22/05/2013 (Rv. 626605 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Omessa valutazione di una prova documentale - Denuncia in cassazione come vizio di motivazione - Inammissibilità - Deduzione come "error in procedendo" - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626605-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione, la censura concernente la mancata valutazione, nella sentenza impugnata, di una prova documentale offerta investe un errore processuale, da denunciarsi, pertanto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e non, invece, inammissibilmente, sotto il profilo del vizio di motivazione di cui al n. 5 della medesima disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)