Sez. 2, Sentenza n. 624 del 08/06/1971 Ud. (dep. 02/02/1972) Rv. 120009 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE PRESSO IL DIFENSORE - MANCATA REVOCA RITUALE - RINUNZIA AL MANDATO - DIFESA ASSUNTA DA ALTRO AVVOCATO - DECRETO DI CITAZIONE NOTIFICATO AL DOMICILIO ELETTO - VALIDITA - COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO DEL PRIMO AVVOCATO DELL'AVVENUTA RINUNZIA AL MANDATO E DELLA SUA QUALITA DI DOMICILIATARIO - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE PRESSO IL DIFENSORE - MANCATA REVOCA RITUALE - RINUNZIA AL MANDATO - DIFESA ASSUNTA DA ALTRO AVVOCATO - DECRETO DI CITAZIONE NOTIFICATO AL DOMICILIO ELETTO - VALIDITA - COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO DEL PRIMO AVVOCATO DELL'AVVENUTA RINUNZIA AL MANDATO E DELLA SUA QUALITA DI DOMICILIATARIO - IRRILEVANZA.*
Qualora l'imputato abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, e successivamente non abbia manifestato nelle forme prescritte (art 171, comma terzo cod proc pen) la volonta di mutare domicilio, la notificazione del decreto di citazione eseguito presso il domicilio eletto deve considerarsi valida, ancorche nel giudizio la difesa sia stata assunta da un altro avvocato, e quindi anche nel caso di rinunzia al mandato da parte dell'imputato eligente. Ne tale validita puo essere posta in discussione solo perche il difensore, presso il quale il domicilio era stato regolarmente eletto, aveva poi comunicato all'ufficio giudiziario competente l'avvenuta rinunzia al mandato e declinato la sua qualita di domiciliatario, dovendo la revoca dell'elezione di domicilio provenire dallo stesso eligente, cosi come l'elezione, e non gia dal domiciliatario, che puo avere rapporti negoziali solo con l'eligente stesso e non con i terzi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)