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Sez. 3, Sentenza n. 1357 del 10/03/1981 (Rv. 411979 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RETROATTIVITA - DANNI SUBITI DALLA CONTROPARTE NELLA FASE DELLE TRATTATIVE - RESPONSABILITA DELLA PARTE INADEMPIENTE - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1981-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411979-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - RETROATTIVITA - DANNI SUBITI DALLA CONTROPARTE NELLA FASE DELLE TRATTATIVE - RESPONSABILITA DELLA PARTE INADEMPIENTE - INSUSSISTENZA.*

La retroattivita della risoluzione del contratto per inadempimento, a norma dell'art 1458 cod civ, mira esclusivamente a ristabilire la situazione patrimoniale in cui le parti si sarebbero trovare se il contratto non fosse stato concluso, mediante la liberazione dalle prestazioni non ancora eseguite e la restituzione di quelle effettuate, e non implica, pertanto, la configurabilita di una responsabilita contrattuale della parte inadempiente per i danni subiti dalla controparte prima della stipulazione del contratto stesso, nella fase delle trattative.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)