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Sez. U - , Sentenza n. 9839 del 14/04/2021 (Rv. 661084 - 02)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE | Decreto ingiuntivo per la riscossione di oneri condominiali - Opposizione - Sindacabilità della nullità o annullabilità della sottostante delibera assembleare - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2021-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661084-02

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione; ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1137 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)