Sez. 5, Ordinanza n. 30610 del 28/11/2024 (Rv. 672863-01)
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE) | Regime tavolare - Duplice contestuale atto di permuta - Benefici fiscali della piccola proprietà montana - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE - In genere.
TRASCRIZIONE - LEGGI SPECIALI - LIBRI SPECIALI (SISTEMA TAVOLARE)
In tema di regime tavolare, il requisito oggettivo dell'arrotondamento/accorpamento, previsto dall'art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 e ritenuto necessario per conseguire i benefici fiscali della piccola proprietà montana, non si realizza in presenza di un duplice contestuale atto di permuta, atteso che, da un lato, il consenso manifestato dai contraenti alla stipulazione di un atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili genera nell'acquirente
un diritto di natura personale nei confronti dell'alienante e, dall'altro, l'effetto del trasferimento dei diritti reali immobiliari, nel sistema tavolare, si verifica solo a seguito dell'iscrizione nel libro fondiario.
Regio Decr. 28/03/1929 num. 499 art. 2, Legge 29/10/1974 num. 594, Legge 08/08/1977 num. 564, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 9 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)