Sez. U, Sentenza n. 6458 del 18/12/1985 (Rv. 443530 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PREZZI - SCADENZE ANNUALI O PIÙ BREVI - CREDITO RELATIVO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - APPLICABILITÀ - CREDITO PER LA MAGGIORAZIONE PER "SOVRAPPREZZO EX PROVVEDIMENTI CIP N. 348 E 374 DEL 1953 - ESTINZIONE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIE ED IMPIANTI ELETTRICI) - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PREZZI - SCADENZE ANNUALI O PIÙ BREVI - CREDITO RELATIVO - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - APPLICABILITÀ - CREDITO PER LA MAGGIORAZIONE PER "SOVRAPPREZZO EX PROVVEDIMENTI CIP N. 348 E 374 DEL 1953 - ESTINZIONE.*
Il prezzo della somministrazione di energia elettrica, che venga pagato a scadenze annuali od inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, e deve ritenersi pertanto incluso nella previsione dell'art. 2948 n. 4 cod. civ., con l'ulteriore conseguenza dell'assoggettamento a prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito, nonché delle pretese ad esso strettamente accessorie, quale la maggiorazione per "sovrapprezzo" di cui ai provvedimenti CIP n. 348 del 20 gennaio 1953 e n. 374 del 27 giugno 1953.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1559, Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)