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Sez. 3, Sentenza n. 597 del 08/05/1967 Ud. (dep. 03/07/1967) Rv. 104888 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - IRREGOLARE LETTURA DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - SILENZIO DELLE PARTI - NULLITA - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1967-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/104888-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - LETTURA DI ATTI, DOCUMENTI, DEPOSIZIONI - IRREGOLARE LETTURA DI DEPOSIZIONI TESTIMONIALI - SILENZIO DELLE PARTI - NULLITA - SANATORIA.*

Il silenzio serbato dal pubblico ministero e dalle parti private di fronte alla irregolare lettura di deposizioni testimoniali sana ogni nullita e cio per il chiaro disposto dell'art 471 cod proc pen, secondo cui le nullita verificatesi nel dibattimento sono sanate se la parte interessata non le ha fatte rilevare prima che l'atto sia compiuto, e, quando cio non e possibile, immediatamente dopo il compimento dello atto con dichiarazione inserita nel processo verbale. (V 102290, anno 1966; Conf, per tutte le letture vietate, 103469, anno 1967; e, in genere per le nullita nel dibattimento, 102539, anno 1966).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 462 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 471

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)