Sez. L, Sentenza n. 8304 del 25/05/2012 (Rv. 622838 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Sanzioni disciplinari - Sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno - Sanzione accessoria dell'interdizione dagli incarichi direttivi per dieci anni - Questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di proporzionalità - Manifesta infondatezza - Tassatività degli incarichi interdetti - Esclusione - Fattispecie.
ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE
In tema di personale docente universitario, ai sensi degli artt. 87 e 89 del r.d. n. 1592 del 1933, tuttora in vigore, al professore incorso nella sanzione disciplinare della sospensione dall'ufficio e dallo stipendio è automaticamente irrogata la sanzione accessoria dell'interdizione dagli incarichi di rettore, direttore d'istituto, preside di facoltà o scuola, con durata predeterminata in dieci anni a prescindere dall'effettiva durata della sanzione principale, che l'organismo disciplinare può stabilire fino al massimo di un anno. Ne consegue che, riguardando il criterio di proporzionalità unicamente le sanzioni a carattere retributivo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale disciplina, nella quale la predeterminazione di durata della sanzione accessoria è giustificata dal suo carattere essenzialmente preventivo e non retributivo, allo scopo di evitare che la grave condotta, sanzionata in via principale, possa reiterarsi, con ulteriore pregiudizio per il bene tutelato; ne consegue, altresì, che l'indicazione normativa degli incarichi interdetti non è tassativa, ma concerne ogni funzione direttiva di struttura complessa per la quale rilevi la funzione preventiva della sanzione accessoria (nella specie, coordinamento di un dottorato di ricerca).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 87, Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)