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Sez. 1, Sentenza n. 29241 del 12/12/2008 (Rv. 606057 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE | Domanda di riparazione per la durata non ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89 - Puntuale osservanza dell'art. 164, comma quarto, cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento - Modalità - Documentazione allegata all'atto di citazione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606057-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - IN GENERE

La domanda di riparazione per la durata non ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, riguardando un diritto di credito (all'equo indennizzo), necessariamente eterodeterminato, richiede, stante l'esigenza del convenuto di apprestare le proprie difese, la puntuale osservanza dell'art. 164, comma quarto, cod. proc. civ., con l'esatta individuazione del "petitum" e della "causa petendi" attraverso la corretta ed esaustiva esposizione dei fatti, a tale scopo non potendosi tenere conto della documentazione allegata dall'attore all'atto di citazione, poiché la relativa produzione, a norma dell'art. 165 cod. proc. civ., avviene successivamente, al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità del ricorso dal quale non era possibile individuare il procedimento per il quale era stata dedotta la durata non ragionevole).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 4, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)