Sez. 1, Ordinanza n. 3035 del 11/02/2026 (Rv. 677429-01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Richiedente vittima di mutilazioni genitali femminili - Rischi del suo ritorno nel paese di origine - Dovere di cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, il giudice - a fronte della allegazione della richiedente di essere già stata sottoposta, nel paese d'origine, a pratiche di mutilazione genitale femminile, corredata dalla documentazione sanitaria prodotta - è tenuto a verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il paese di origine della richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel paese di provenienza, al fine di accertare, per valutare i rischi del suo ritorno nel paese d'origine, se le donne, già vittime di tali pratiche, siano di fatto discriminate nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali.
Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Legge 27/06/2013 num. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)