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Sez. 1, Sentenza n. 18967 del 08/08/2013 (Rv. 627576 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Giudizio di cassazione relativo alla liquidazione del compenso al curatore fallimentare - Intervento dell'assuntore del concordato - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627576-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di cassazione proposto dal curatore fallimentare avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso, è ammissibile l'intervento dell'assuntore del concordato, che sia subentrato nelle posizioni obbligatorie facenti capo al fallito e alla massa con liberazione del debitore originario, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)