Sez. 1, Sentenza n. 18967 del 08/08/2013 (Rv. 627576 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE | Giudizio di cassazione relativo alla liquidazione del compenso al curatore fallimentare - Intervento dell'assuntore del concordato - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione proposto dal curatore fallimentare avverso il decreto di liquidazione del proprio compenso, è ammissibile l'intervento dell'assuntore del concordato, che sia subentrato nelle posizioni obbligatorie facenti capo al fallito e alla massa con liberazione del debitore originario, in quanto successore a titolo particolare nel diritto controverso.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge Falliment. art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)