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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18922 del 17/07/2018 (Rv. 649718 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Dazi "antidumping" - Importazioni di parti di biciclette - Autorizzazione - Necessità - Quantitativo - Rilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 2018-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649718-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali per l'importazione di parti essenziali di biciclette, il regime di esenzione dal dazio "antidumping", ex art. 14 del Reg. CE n. 88 del 1997, presuppone la preventiva autorizzazione dell'ufficio doganale per il cui rilascio è prevista una procedura diversa a seconda del quantitativo oggetto dell'importazione. Tuttavia, se è superato il limite oggetto di autorizzazione, l'importazione deve considerarsi non autorizzata anche per la restante parte.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 20/01/1997 num. 88 art. 2, Regolam. Commissione CEE 20/01/1997 num. 88 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)