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Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

Testo in vigore al

Art. 19

1. Gli avvocati e procuratori dello Stato:

  1. 1) trattano gli affari contenziosi e consultivi loro assegnati;

  2. 2) in caso di divergenza di opinioni nella trattazione di detti affari con l'avvocato generale, con i vice avvocati generali o con l'avvocato distrettuale, possono chiedere, presentando relazione scritta, la pronuncia del comitato consultivo e, se questa e' contraria al loro avviso, di essere sostituiti nella trattazione dell'affare per cui e' sorta la divergenza di opinioni;

  3. 3) possono essere sostituiti nella trattazione degli affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti, con provvedimento motivato, dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale dello Stato. Avverso tale provvedimento puo' essere proposto ricorso entro trenta giorni al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. I procuratori dello Stato provvedono anche al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati e dagli altri procuratori dello Stato, secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti.

3. La responsabilita' degli avvocati e procuratori dello Stato e' disciplinata dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, i cui principi, ivi compresi i limiti dettati dall'articolo 8, comma 3, della predetta legge, si applicano anche alle azioni di responsabilita' esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.8

Art. 20

1. L'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102, e' sostituito dai seguenti:
"Gli avvocati dello Stato chiamati a far parte dei gabinetti o degli uffici legislativi dipendenti da un Ministro della Repubblica o cui sia conferito uno degli incarichi previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571 e 21 aprile 1972, n. 472, o che siano nominati commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario sono collocati fuori ruolo.
Gli avvocati dello Stato, la cui collaborazione sia richiesta per compiti di natura giuridica in via continuativa e per una durata superiore ad un anno da altra amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo, possono essere collocati fuori ruolo.
Gli avvocati dello Stato fuori ruolo o in soprannumero, ai sensi del presente articolo, non possono superare contemporaneamente il numero di venti.
Il collocamento fuori ruolo e' disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato".

Art. 21

1. E' istituito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che e' composto:

  1. a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;

  2. b) da due avvocati dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, piu' anziani nell'incarico;

  3. c) da due avvocati dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, piu' anziani nell'incarico;

  4. d) da quattro componenti, di cui almeno un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'articolo 22 della presente legge.

2. In caso di impedimento o di assenza o quando il consiglio debba esprimere parere su provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono in ordine di anzianita' nell'incarico, i componenti di cui alla lettera d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione.

3. Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene alle sedute del consiglio senza diritto di voto.

4. I componenti eletti durano in carica tre anni, non sono immediatamente rieleggibili ne' possono essere loro conferiti, finche' sono in carica, incarichi direttivi.

5. Le funzioni di segretario del consiglio sono espletate dal piu' giovane dei componenti.

6. Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.

7. Il consiglio non puo' validamente deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le deliberazioni del consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti salvo i casi previsti nelle lettere c), d), e), g) e h), dell'articolo 23, per i quali e' richiesto il voto favorevole di almeno sei componenti il consiglio.

8. Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

Art. 22

1. Per l'elezione dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell'articolo 21, e' istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonche' da due avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

2. Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

3. Il voto e' personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facolta' di votare per non piu' di due avvocati ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi e di due avvocati e un procuratore dello Stato quali componenti supplenti.

4. Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

5. L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validita' dei voti espressi.

6. Delle contestazioni e delle decisioni relative e' dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.

7. Con decreto dell'avvocato generale dello Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti.

8. In caso di parita' di voti, sono nominati i piu' anziani nel ruolo.

9. I componenti eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti, con decreto dell'avvocato generale dello Stato, dai componenti supplenti.

Art. 23

1. Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, provvede:

  1. a) ad esprimere parere sulla distribuzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso predeterminati;

  2. b) ad esprimere parere sulla assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;

  3. c) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;

  4. d) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo 19 della presente legge;

  5. e) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale dello Stato e di segretario generale, a norma degli articoli 16, 17 e 18 della presente legge, nonche' sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;

  6. f) ad esprimere parere sul conferimento agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;

  7. g) ad esercitare le funzioni della commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'articolo 24 della presente legge;

  8. h) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del comitato consultivo.

2. Gli atti del consiglio sono pubblici e gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne copia.

3. Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ed il consiglio permanente per il personale di cui agli articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

4. Il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato provvede:

  1. a) ad esprimere pareri ed a formulare proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;

  2. b) a fissare i criteri per la ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate in bilancio per ogni capitolo di spesa;

  3. c) ad esercitare le altre attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle riservate rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dalla presente legge ed al comitato permanente per il personale dalle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 24

1. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e procuratori dello Stato e' attribuita al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. Agli avvocati ed ai procuratori dello Stato si applicano le disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi alla "commissione di disciplina" e al "consiglio di amministrazione", il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e al "capo dell'ufficio" l'avvocato generale dello Stato ed al "Ministro" il Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Agli avvocati dello Stato che abbiano conseguito la terza classe di stipendio si applicano l'articolo 78, ultimo comma, e l'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 25

1. E' istituito il comitato consultivo, composto dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede, e da sei avvocati dello Stato, designati dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali abbiano conseguito almeno la terza classe di stipendio, non ricoprano l'incarico di segretario generale e non siano componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

2. La detta composizione del comitato viene integrata con la partecipazione di due avvocati dello Stato designati dall'avvocato generale in relazione alle materie da trattare e, quando ne ricorrano i presupposti, con la partecipazione dell'avvocato o procuratore dello Stato incaricato della trattazione dell'affare in esame.

3. L'incarico di componente del comitato consultivo e' attribuito con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha durata biennale.

4. Le deliberazioni del comitato consultivo sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.

5. In caso di impedimento o di assenza l'avvocato generale e' sostituito dal vice avvocato generale piu' anziano nell'incarico.

Art. 26

1. Il comitato consultivo e' sentito dall'avvocato generale quando si tratti di questioni di massima o di particolare rilevanza, nonche' in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi.

2. Il comitato consultivo altresi':

  1. a) dirime, sentiti gli interessati, le divergenze di opinione che insorgono nella trattazione degli affari contenziosi e consultivi fra avvocati, che esercitano funzioni direttive, ed avvocati, cui sono assegnati gli affari stessi;

  2. b) stabilisce i criteri di massima per l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai procuratori dello Stato.

3. E' sempre facolta' dell'avvocato generale disporre che pareri
richiesti all'Avvocatura generale siano resi dal comitato consultivo.

4. Su richiesta dell'avvocato generale, quando siano necessarie
particolari cognizioni tecniche, il comitato consultivo puo' essere integrato da funzionari dello Stato o di enti pubblici, che partecipano alla seduta senza diritto di voto.

5. I pareri sono sottoscritti dal presidente del comitato consultivo e dal relatore.

Art. 27

1. I primi due commi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sono sostituiti dai seguenti:
"L'Avvocatura generale dello Stato e le avvocature distrettuali nei giudizi da esse rispettivamente trattati curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione.
Con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 25 novembre 1971, n. 1041, tutte le somme di cui al precedente comma e successivi vengono ripartite per otto decimi tra gli avvocati e procuratori di ciascun ufficio in base alle norme del regolamento e per due decimi in misura uguale fra tutti gli avvocati e procuratori dello stato. La ripartizione ha luogo dopo che i titoli, in base ai quali le somme sono state riscosse siano divenuti irrevocabili: le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunce per accettazione e le transazioni per approvazione".

2. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 21 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, sono aggiunti i seguenti commi:
"Le competenze di cui al precedente comma sono corrisposte in base a liquidazione dell'avvocato generale predisposta in conformita' delle tariffe di legge.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato ha la rappresentanza e la difesa delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici.
E' applicabile il primo comma del presente articolo per i giudizi nei quali l'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e di tutte le altre amministrazioni pubbliche non statali e degli enti pubblici".

Art. 28

1. Gli impegni e gli obblighi di spesa relativi all'Avvocatura dello Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di pagamento sono emessi e firmati dall'avvocato generale dello Stato.

2. Resta ferma la competenza della ragioneria centrale del Ministero del tesoro.

Art. 29

1. I vice avvocati generali, i sostituti avvocati generali, i vice avvocati e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato prevista dall'articolo 1, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.1

2. I procuratori, i sostituti procuratori e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo conseguita nella qualifica di provenienza.

3. I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel ruolo di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio, conservando ai soli effetti economici l'anzianita' maturata nella predetta qualifica.1

4. Agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite la classe di stipendio e l'anzianita' corrispondenti all'anzianita' di ruolo complessivamente maturata nelle soppresse qualifiche.1

5. I sostituti avvocati generali dello Stato in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere trasferiti nelle avvocature distrettuali solo con il loro consenso.

6. In sede di prima applicazione della presente legge le funzioni di cui all'articolo 16 sono esplicate dagli avvocati dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa rivestano la soppressa qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

Art. 30

1. Gli avvocati dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di sostituto avvocato, vice avvocato, sostituito avvocato generale e vice avvocato generale dello Stato.

2. I procuratori dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di procuratore aggiunto, sostituto procuratore, procuratore capo e procuratore capo con quattro anni di anzianita'.

3. Tutte le disposizioni di legge e di regolamento attualmente vigenti che a qualsiasi effetto contemplano le qualifiche soppresse con la presente legge debbono intendersi riferite agli avvocati ed ai procuratori dello Stato che abbiano conseguito almeno la classe di stipendio corrispondente.

Art. 31

1. La prima elezione per la composizione del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma dell'articolo 22, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 32

1. I posti lasciati liberi dagli avvocati e procuratori dello Stato collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del relativo ruolo.

Art. 34

1. La misura del concorso delle regioni, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 10, nelle spese sostenute dallo Stato per il potenziamento degli organici e dei servizi dell'Avvocatura dello Stato in relazione all'esercizio della consulenza e del patrocinio in favore delle regioni, e' determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

2. Fino a quando non sara' emanato il provvedimento di cui al precedente comma, le regioni concorrono nelle spese per trasferte e per prestazioni straordinarie del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284, che si rendano necessarie per l'espletamento delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse delle regioni.

3. La liquidazione delle spese di cui al comma precedente e' deliberata dalla giunta regionale, d'intesa con l'avvocato distrettuale dello Stato.

Art. 35

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sara' emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 36

1. La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1979.

2. All'onere derivante dalla sua applicazione, valutato per l'anno 1979 in lire 250 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 aprile 1979
PERTINI
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO