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Sez. 3, Sentenza n. 8000 del 01/04/2010 (Rv. 612444 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Forma scritta - Necessità - Comportamenti concludenti - Ammissibilità - Esclusione - Affitto agrario - Restituzione del fondo richiesta molto tempo dopo la scadenza - Irrilevanza - Rinuncia - Rinnovazione tacita - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612444-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

In materia di contratti stipulati dalla P.A., costituisce principio fondamentale quello della necessaria stipulazione in forma scritta a pena di nullità, forma non surrogabile sulla base di comportamenti concludenti; ne consegue che, in materia di contratti di affitto agrario, non rileva che l'Amministrazione abbia chiesto la restituzione del fondo molto tempo dopo la scadenza del contratto, non essendo ipotizzabile - alla luce dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 - né una rinuncia della P.A. né una rinnovazione tacita del contratto, posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto di eludere il requisito della forma scritta che la citata norma intende tutelare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)